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Sentenza del 29.1.2026, dep..6.2.2026, n. 326/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 3. |
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Composizione |
Pres. Giorgi, Est. Giorgianni |
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127 PRESCRIZIONE CIVILE - 021 SOSPENSIONE - IN GENERE
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PRESCRIZIONE CIVILE - SOSPENSIONE - IN GENERE Emergenza Covid - Art. 67 del d.l. n. 18/2020 conv. con modif. con l. n. 27 del 2020 - Art. 12 d.lgs. n. 159 del 2015 - Interpretazione - Spostamento in avanti dei termini per la durata della sospensione - Fattispecie. |
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Massima |
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. (Fattispecie di carichi affidati all’Agente della Riscossione in data anteriore all’arco di tempo previsto dalla richiamata disposizione, relativi a cartelle di pagamento notificate in anni anteriori al 2020, in cui la Corte territoriale ha ritenuto applicabile il comma 1 dell’art. 68 che prevede la sospensione del termine per i versamenti derivanti da cartelle di pagamento, riguardante anche i tributi locali, con la conseguenza che tra i singoli atti interruttivi costituiti dalle notifiche delle cartelle esattoriali o dalla precedente intimazione di pagamento e l’atto interruttivo costituito dalla notifica della intimazione di pagamento impugnata nella fattispecie è decorso un periodo di tempo inferiore al triennio, tenuto conto appunto della sospensione del corso della prescrizione per il periodo dall’8.3.2020 al 31.12.2020). |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15/01/2025 (Rv. 673835 - 01)
Vedi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17668 del 30/06/2025 (Rv. 675166 - 01)
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Anno pubb. |
2026 |
