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Sentenza del 4.12.2025, dep..16.1.2026, n. 326/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15. |
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Composizione |
Pres. Mazzi, Est. Flamini |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 180 PAGAMENTO
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TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO - Infedeltà dell'intermediario fiscale accertata in sede penale - Conseguenze - Esonero del contribuente dal pagamento dell'imposta – Esclusione – Fattispecie. |
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Massima |
L'infedeltà dell'intermediario che, incaricato del pagamento dell'imposta e della trasmissione della dichiarazione dei redditi, ometta di provvedervi, quand'anche accertata in sede penale, non esonera il contribuente dal pagamento dell'imposta stessa, rimanendo non dovuti soltanto gli interessi e le sanzioni, in base al principio di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997. (Fattispecie di trasferimento all'estero - che sarebbe avvenuto attraverso intermediari finanziari italiani, i quali avrebbero avuto l'obbligo di comunicare, ai sensi delle norme sul c.d. “monitoraggio”, i dati analitici dei trasferimenti verso l’estero di importo pari o superiore ad euro 5.000,00 – in cui, applicando il principio, la Corte territoriale ha respinto la tesi del contribuente che assumeva di essere stato vittima delle inadempienze dell'intermediario finanziario ed ha osservato che gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un'attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell'incarico ricevuto). |
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Rif. normativi |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 25132 del 13/09/2025 (Rv. 676430 - 01) Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18086 del 21/07/2017 (Rv. 645021 - 01)
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Anno pubb. |
2026 |
