Marzo 2026

Tuesday 24 March 2026 14:24

DEDUCIBILITA' DEI COSTI DI PROVVIGIONE

 

 

 

 

Sentenza del 2681.2026, dep..16.2.2026, n. 44/2026

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca, sez. 2.

Composizione

Pres. Forno, Est. Capozzi

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

 

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE – Deduzione dei costi di provvigione - Collocazione temporale - Data di sostenimento del costo - Individuazione - Fattispecie

Massima

È legittimo il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di costi relativi a provvigioni pagate in un anno diverso da quello di fatturazione dei pertinenti ricavi. (In motivazione, la Corte territoriale ha richiamato la necessaria correlazione tra ricavi e costi, sicché una volta contabilizzati i ricavi in un determinato anno d'imposta, i pertinenti costi possono essere portati in deduzione soltanto in quell'anno, osservando che il principio di correlazione è intrinseco a quello di competenza, che è necessario rispettare per individuare correttamente il periodo di competenza fiscale, oltre al fatto che, ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare, essendo il pagamento soltanto differito al momento in cui il proponente ha eseguito la propria prestazione).

  

Rif. normativi

Art. 1748 c.c.

DPR  22/12/1986 num. 917 (TUIR), art. 109

Rif. giurisprudenziali

Vedi

Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 15752 del 23/07/2020 (Rv. 658405 - 01)

 

Anno pubb.

2026