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Sentenza del 2681.2026, dep..16.2.2026, n. 44/2026 Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Lucca, sez. 2. |
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Composizione |
Pres. Forno, Est. Capozzi |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE – Deduzione dei costi di provvigione - Collocazione temporale - Data di sostenimento del costo - Individuazione - Fattispecie |
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Massima |
È legittimo il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione Finanziaria, di costi relativi a provvigioni pagate in un anno diverso da quello di fatturazione dei pertinenti ricavi. (In motivazione, la Corte territoriale ha richiamato la necessaria correlazione tra ricavi e costi, sicché una volta contabilizzati i ricavi in un determinato anno d'imposta, i pertinenti costi possono essere portati in deduzione soltanto in quell'anno, osservando che il principio di correlazione è intrinseco a quello di competenza, che è necessario rispettare per individuare correttamente il periodo di competenza fiscale, oltre al fatto che, ai sensi dell'art. 1748 cod. civ., il diritto alla provvigione sorge con la conclusione dell'affare, essendo il pagamento soltanto differito al momento in cui il proponente ha eseguito la propria prestazione).
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Rif. normativi |
Art. 1748 c.c. DPR 22/12/1986 num. 917 (TUIR), art. 109 |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 15752 del 23/07/2020 (Rv. 658405 - 01)
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Anno pubb. |
2026 |
