Marzo 2026

Wednesday 18 March 2026 15:03

DECORRENZA DELL' ABROGAZIONE DELL' ISTITUTO DEL RECLAMO E DELLA MEDIAZIONE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 16, Sentenza del 18/12/2025, n. 7838

Composizione

Pres. e rel. Bonauro Carlo,

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE -

 

Termine per impugnare il provvedimento - Decorrenza – Abrogazione dell’istituto del reclamo e della mediazione – Immediata applicabilità della norma dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 220 del 2023 – Sussistenza – Fondamento.

 

Massima

In tema di contenzioso tributario, l’abrogazione dell’art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992 ad opera dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 220/2023, concernente il reclamo e la mediazione, decorrendo “dalla data di entrata in vigore” di tale decreto, opera per tutti i ricorsi notificati dopo il 4/1/2024.

Rif. normativi

Art. 2 del d.lgs. n. 220/2023

Art. 4 del d.lgs. n. 220/2023

Art. 17-bis del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Corte Trib. Sec. Grado Campania 13/7/2025 n. 5031 (CONF)

Corte Trib. Sec. Grado Campania 2/10/2025 n. 6155 (CONF)

Corte Trib. Sec. Grado Campania 5/12/2025 n. 7600 (CONF)

Anno pubbl.

2026