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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 16, Sentenza del 6/2/2026, n. 1758 |
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Composizione |
Pres. e rel. Bonauro Carlo, |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - |
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Avviso bonario – Omessa comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione - Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 - Nullità della cartella - Esclusione – Conseguenze - Facoltà di usufruire dei benefici cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 – Sussistenza.
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Massima |
L’avviso bonario, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che la mancata comunicazione al contribuente dell’esito della liquidazione di cui all’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, costituisce una mera irregolarità, che determina non la nullità della successiva iscrizione a ruolo ma solo la facoltà del contribuente di usufruire, una volta ricevuta la notifica della cartella, della riduzione della sanzione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997. |
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Rif. normativi |
Art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 Art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997 Art. 6, comma 5, della l. n. 212/2000 Art. 7 della l. n. 212/2000 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 5/11/2020, n. 24747, Rv. 659497 – 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 26/9/2014, n. 20431, Rv. 632166 – 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 6/6/2018, n. 14603, Rv. 649016 – 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |
