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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1, Sentenza del 10/2/2026, n. 2228 |
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Composizione |
Pres. Spirito Angelo, rel. Lepre Antonio |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - |
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Abuso del processo – Frazionamento della domanda giudiziale - Intimazione di pagamento – Notifica del ricorso e iscrizione a ruolo nei confronti di un solo ente impositore – Successiva notifica all’ente di riscossione – Sussistenza – Fondamento. |
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Massima |
L’impugnazione di un’intimazione di pagamento fondata su cartelle relative a crediti tributari di diversi enti impositori, ove proposta con la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo nei confronti di uno solo di essi e la successiva notifica del medesimo ricorso all’Agenzia di riscossione, senza alcuna costituzione formale nei suoi confronti, in violazione dell’art. 22 del d.lgs. n 546/1992, costituisce un’ipotesi di abusivo frazionamento della domanda giudiziale ove manchi un interesse giuridicamente apprezzabile della scelta di iscrivere la causa contro l’ente impositore, che è parte necessaria solo ove si contesti di aver ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella e/o alla intimazione di pagamento, e non già contro l’autore dell’atto, e cioè l’ente di riscossione. |
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Rif. normativi |
Art. 96 c.p.c. Art. 269 c.p.c. Art. 14 del d.lgs. n. 546/1992 Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. U., 19/3/2025, n. 7299, Rv. 674011 - 02 (VEDI) Cass. Sez. U., 16/2/2017, n. 4090, Rv. 643111 - 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |
