Marzo 2026

Wednesday 18 March 2026 15:16

ABUSO DEL PROCESSO E FRAZIONAMENTO DELLA DOMANDA GIUDIZIALE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1, Sentenza del 10/2/2026, n. 2228

Composizione

Pres. Spirito Angelo, rel. Lepre Antonio

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA  TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE -

 

Abuso del processo – Frazionamento della domanda giudiziale - Intimazione di pagamento – Notifica del ricorso e iscrizione a ruolo nei confronti di un solo ente impositore – Successiva notifica all’ente di riscossione – Sussistenza – Fondamento.

Massima

L’impugnazione di un’intimazione di pagamento fondata su cartelle relative a crediti tributari di diversi enti impositori, ove proposta con la notifica del ricorso e l’iscrizione a ruolo nei confronti di uno solo di essi e la successiva notifica del medesimo ricorso all’Agenzia di riscossione, senza alcuna costituzione formale nei suoi confronti, in violazione dell’art. 22 del d.lgs. n 546/1992, costituisce un’ipotesi di abusivo frazionamento della domanda giudiziale ove manchi un interesse giuridicamente apprezzabile della scelta di iscrivere la causa contro l’ente impositore, che è parte necessaria solo ove si contesti di aver ricevuto la notifica degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella e/o alla intimazione di pagamento, e non già contro l’autore dell’atto, e cioè l’ente di riscossione.

Rif. normativi

Art. 96 c.p.c.

Art. 269 c.p.c.

Art. 14 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 22 del d.lgs. n. 546/1992

 

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. U., 19/3/2025, n. 7299, Rv. 674011 - 02 (VEDI)

Cass. Sez. U., 16/2/2017, n. 4090, Rv. 643111 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2026