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Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1, Sentenza del 10/02/2026, n. 2228 |
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Composizione |
Pres. Spirito Angelo, rel. Lepre Antonio |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - |
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Notifica del ricorso soltanto all’Ente impositore - Chiamata in causa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione - Esclusione - Autorizzazione del giudice - Necessità - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso
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Massima |
Nel giudizio tributario, il ricorrente, ove abbia notificato il ricorso soltanto all’Ente impositore, non può successivamente chiamare in causa direttamente l’Agenzia delle Entrate-Riscossione senza chiedere l’autorizzazione del giudice prescritta dall’art. 269, comma 3°, cod. proc. civ. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che una volta instaurato il giudizio tra due parti, la partecipazione di altri soggetti può avvenire solo nelle forme dell’intervento volontario ex art. 105 cod. proc. civ., dell’intervento su istanza di parte ex art. 106 cod. proc. civ. e dell’intervento per ordine del giudice ex art. 107 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in difetto, il ricorso è inammissibile). |
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Rif. normativi |
Art. 105 c.p.c. Art. 106 c.p.c. Art. 107 c.p.c. Art. 269 c.p.c. Art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 Art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. Sez. 5, 2/4/2025, n. 8718, Rv. 674414 – 01 (VEDI) Cass. Sez. 5, 10/12/2019, n. 32188, Rv. 656030 – 01 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |
