Marzo 2026

Wednesday 18 March 2026 13:55

ATTO DI RECUPERO DI CREDITI INESISTENTI E TERMINI DI DECADENZA

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Calabria - Sezione 2, sentenza n. 1501 del 3/2/2026.

Composizione

Pres. e Rel. Amerio.

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE).

 

Tributi (in generale) - Accertamento tributario (nozione) - In genere - Compensazione di crediti o eccedenze di imposta - Azione di accertamento fiscale - Termine di decadenza - Necessità di distinguere tra “crediti inesistenti” e “crediti non spettanti” - Sussistenza - Criteri distintivi - Conseguenze - Applicazione rispettivamente del termine di otto anni e di quello quinquennale.

 

Massima

In tema di compensazione di crediti da parte del contribuente, all’azione di accertamento dell’erario, mediante atto di recupero, si applica il più lungo termine di otto anni (entro il 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di utilizzo), di cui all’art. 38-bis del d.P.R. n. 600/1973, se il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza quando si tratta di crediti per cui manca il presupposto costitutivo, mentre si applica il termine inferiore di cinque anni quando il credito è non spettante, cioè utilizzato in maniera superiore a quella consentita ovvero in violazione delle modalità previste.

Rif. normativi

Art. 38-bis del d.P.R. n. 600/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU Sentenza n. 34419 del 2023 (CONF.).

Anno pubbl.

2026.