Marzo 2026

Wednesday 18 March 2026 12:10

NOTIFICA POSTALE ALL' "ASSENTE": NECESSARIO L' AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA DI AVVENUTO DEPOSITO

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 14/1/2026, n. 1161

Composizione

Pres. A. Montagna – Rel. S. Napolitano

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)   007 NOTIFICA

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA - In genere.

Massima

In tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2°, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

Rif. normativi

Art. 140 c.p.c.

Art. 8 della l. n. 890/1982     

Art. 14 del d.P.R. n. 600/1973           

Art. 2 del d.l. n. 35/2005       

 l. n. 80/2005

Art. 24 Cost.

Art. 111, comma 2°, Cost.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU n. 10012 del 2021 (CONF.)

Cass. n. 34346 del 2021 (CONF.)

Cass. n. 36562 del 2021 (CONF.)

Cass. n. 26593 del 2024 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2026