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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 14/1/2026, n. 1161 |
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Composizione |
Pres. A. Montagna – Rel. S. Napolitano |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA - In genere. |
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Massima |
In tema di notifica di un atto impositivo tramite servizio postale, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2°, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. |
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Rif. normativi |
Art. 140 c.p.c. Art. 8 della l. n. 890/1982 Art. 14 del d.P.R. n. 600/1973 Art. 2 del d.l. n. 35/2005 l. n. 80/2005 Art. 24 Cost. Art. 111, comma 2°, Cost. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. SU n. 10012 del 2021 (CONF.) Cass. n. 34346 del 2021 (CONF.) Cass. n. 36562 del 2021 (CONF.) Cass. n. 26593 del 2024 (CONF.) |
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Anno pubbl. |
2026 |
