Marzo 2026

Wednesday 18 March 2026 12:02

LA CONVERSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE BREVE IN QUELLO ORDINARIO NON SI APPLICA ALLA CARTELLA NON OPPOSTA

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 14/1/2026, n. 1157

Composizione

Pres. A. Montagna – Rel. S. Napolitano

 

153 RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI   007 OPPOSIZIONE

 

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI - OPPOSIZIONE - Ruolo e riscossione coattiva - Scadenza termine di opposizione o impugnazione - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 2953 c.c. – Esclusione – Fondamento – Fattispecie in materia di “tassa auto”.

 

Massima

Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale ai sensi dell’art. 2953 cod. civ., si applica con riguardo a tutti gli atti (in ogni modo denominati) di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo. (In applicazione di tale principio, la Corte regionale ha rigettato l’appello per avere il primo giudice verificato che il termine di prescrizione triennale, previsto per la “tassa auto”, era già decorso tra la data di notifica della cartella e quella di notifica dell’intimazione di pagamento).

Rif. normativi

Art. 2953 c.c.

Art. 5 del d.l. n. 953/1982

Rif. Giurisprudenziali

Cass. SU n. 23397 del 2016 (CONF.)

Cass. n. 11800 del 2018 (CONF.)

Cass. n. 33797 del 2019 (CONF.)

Cass. n. 11182 del 2024 (CONF.)

   

Anno pubbl.

2026