Marzo 2026

Tuesday 17 March 2026 11:28

LA PROVA TECNICA FORNITA DAL CONTRIBUENTE CIRCA I PRESUPPOSTI DEL CREDITO DI IMPOSTA PER ATTIVITA' DI RICERCA E SVILUPPO COMPORTA PER L' UFFICIO L' ONERE DI DARE UNA PROVA TECNICA CONTRARIA.

 

 

 

Sentenza del 22 settembre 2025, n. 1146  del 2025  (dep. 03/10/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

 

Composizione

Dettori Gianluigi  (Presidente)

Cagnoli Luisa Anna (Relatore)

Monaca Giovanni  (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

 

Agevolazioni - Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo - Presupposti- Onere della prova – Prova tecnica – Conseguenze

Massima

In tema di onere della prova, allorché l’Amministrazione finanziaria contesti la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del credito di imposta relativo alle spese sostenute da un’impresa per attività di ricerca e di sviluppo sul presupposto che difetterebbero gli elementi innovativi e creativi in campo scientifico e, per contro, il contribuente produca a suo favore un dettagliato parere tecnico attestante la conformità dell’attività realizzata (nella specie, elaborazione di un software) ai criteri di innovazione previsti dal cd. “Manuale di Frascati”, grava sull’Ufficio l’onere di fornire una prova tecnica contraria anche mediante la produzione di un parere del Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Rif. normativi

Art. 1, commi 280 - 284, Legge 27/12/2006 n. 296

Art. 1, comma 200, Legge 27/12/2019, n. 160

Art. 3, D.L. 23/12/2013, n. 145

Art. 2697 c.c.

 

 

Conformità

 

Anno pubb.

2025