Marzo 2026

Tuesday 17 March 2026 10:44

I BENEFICI PER I LAVORATORI "RIMPATRIATI" SI APPLICANO ANCHE PER IL DISTACCO ALL'ESTERO CHE COMPORTI L'AFFIEVOLIMENTO DEI LEGAMI CON IL TERRITORIO ITALIANO

 

 

Sentenza del 10 ottobre 2025, n. 1182 del 2025 (dep. 13/10/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

 

Composizione

Di Pietro Giuseppe  (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella  (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

 

Agevolazioni fiscali - Incentivi fiscali per i lavoratori c.d. "impatriati" – Presupposti - Distacco - Ammissibilità dell’agevolazione – Presupposti.

Massima

I benefici previsti dall’art. 16 del d.lgs. 147 del 2015 in favore dei lavoratori rimpatriati vanno applicati anche ai lavoratori, che ritornino in Italia dopo essere stati distaccati all’estero, purché la durata del distacco abbia determinato un effettivo affievolimento dei legami con il territorio italiano e purché ricorrano le seguenti circostanze: acquisizione di differenti ruoli aziendali; mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione; assenza di clausole contrattuali da cui possa desumersi la continuità con l’attività svolta in Italia. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che l’art. 16 del d.lgs. n. 147/2015 non prevede alcuna preclusione relativa alla continuità del rapporto di lavoro, né richiede la stipulazione di un nuovo contratto o il mutamento del datore di lavoro).

 

Rif. normativi

Art. 16, D.lgs. 14/09/2015, n. 147

 

Conformità

 

Anno pubb.

2025