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Composizione |
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178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 498 REDDITO AGRARIO - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -REDDITI FONDIARI -REDDITO AGRARIO - IN GENERE |
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Titoletto |
Reddito agrario – Sfruttamento di corso d’acqua - Produzione di energia elettrica – Attività connessa ad attività agricola – Configurazione – Condizioni – Individuazione. |
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Massima |
In tema di IRPEF, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e in particolare di energia idroelettrica mediante lo sfruttamento di un corso d’acqua, non rientra tra le attività connesse a quella agricola, in mancanza di una espressa e letterale previsione normativa in tal senso, né può qualificarsi come attività agricola ai sensi degli artt. 32 del d.P.R. n. 917 del 1986 e 2135 cod. civ., ove difetti la prova della concreta destinazione dell’energia prodotta allo svolgimento di attività agricole, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera insistenza del corso d’acqua sul fondo dell’impresa agricola. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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Friday 13 March 2026 15:11
CONDIZIONI PER QUALIFICARE L'ATTIVITA' DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA QUALE ATTIVITA' CONNESSA ALL'ATTIVITA' AGRICOLA
Pubblicato in
Marzo 2026
Allegati:
