Marzo 2026

Friday 13 March 2026 09:52

IL LITISCONSORZIO NECESSARIO CON TUTTI I SOCI DI SOCIETA' DI PERSONE NON E' SEMPRE NECESSARIO

 

 

  • Sentenza del 16/02/2026, n. 31 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Friuli-Venezia Giulia

Composizione

  • Pres. Salvà
  • Rel. Lombardini

 

 177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Società di persone – Accertamento – Impugnazione - Litisconsorzio necessario con tutti i soci – Integrazione - Fattispecie – Necessità - Esclusione.

Massima

In tema di processo tributario, l’obbligo di integrazione del contraddittorio nel litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, come delineato dal diritto vivente, presuppone la dimostrata pendenza di distinti giudizi aventi ad oggetto, rispettivamente, l’accertamento societario e la rettifica del reddito personale imputato per trasparenza ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986. Ne deriva che, ove tutti i soci abbiano partecipato al giudizio relativo all’accertamento della società, l’impugnazione separata dell’atto impositivo personale da parte di alcuni di essi, proposta innanzi a diversa Corte di giustizia tributaria, non impone l’integrazione del contraddittorio in difetto di prova della pendenza del relativo giudizio.

Rif. Normativi

  • D.Lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 14
  • D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 5

Vedi

  • Cass. civ., Sez. U, 04/06/2008, n. 14815

Conformità

  • Non si rinvengono precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026