Marzo 2026

Friday 13 March 2026 08:45

NON E' AMMESSO RICORSO AVVERSO IL SILENZIO RIFIUTO IN TEMA DI AUTOTUTELA FACOLTATIVA

 

 

  • Sentenza del 17/02/2026, n. 6 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Bolzano

Composizione

  • Pres. Marinaro
  • Rel. Marchesini

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) -  293 PROCEDIMENTO - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Questione giuridica controversa in giurisprudenza – Ipotesi di autotutela facoltativa – Configurabilità – Sussistenza - Ricorso avverso il silenzio rifiuto – Ammissibilità – Esclusione.

Massima

In tema di processo tributario, l’autotutela facoltativa ricorre ogniqualvolta l’istanza del contribuente investa profili giuridici controversi o comunque non univocamente risolti, anche in presenza di contrasti giurisprudenziali, non essendo in tal caso configurabile un obbligo dell’Amministrazione finanziaria di provvedere né, conseguentemente, l’ammissibilità di un ricorso avverso il silenzio‑rifiuto (In motivazione la Corte ha chiarito che, diversamente, l’autotutela obbligatoria, disciplinata dall’art. 10‑quater della l. n. 212 del 2000, presuppone invece la manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione, da intendersi in senso restrittivo come riferita a errori evidenti, immediatamente riconoscibili e non dipendenti da margini di incertezza interpretativa, restando esclusa nelle ipotesi in cui l’asserita illegittimità sia frutto della problematicità o opinabilità della questione di diritto).

Rif. Normativi

  • D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g-bis
  • D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19, comma 1, lett. g-ter
  • L. 27/07/2000, n. 212, art. 10-quater
  • L. 27/07/2000, n. 212, art. 10-quinquies

Conformità

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026