Marzo 2026

Friday 13 March 2026 08:36

E' DOVUTA L'IMPOSTA DI REGISTRO DALLA PARTE OFFESA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEL SOLO PROCESSO PENALE

 

 

  • Sentenza del 23/02/2026, n. 18 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti

Composizione

  • Giudice monocratico Maroni

 

 279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

 

Persona offesa dal reato – Ammissione al patrocinio a spese dello Stato in sede penale – Estensione al giudizio civile per il recupero della somma riconosciuta dal giudice penale – Esclusione – Imposta di registro relativa alla sentenza di condanna – Debenza.

Massima

In tema di imposta di registro, è legittimo l’avviso di liquidazione emesso nei confronti della persona offesa ammessa al patrocinio a spese dello Stato nel processo penale per il recupero dell’imposta di registro relativa alla sentenza di condanna pronunciata a suo favore nel giudizio civile instaurato per ottenere dal condannato la somma riconosciuta dal giudice penale (In motivazione la Corte ha chiarito che l’art. 75 del d.P.R. n. 115/2002, c.d. T.U. delle spese di giustizia, non estende l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuto in sede penale dalla persona offesa dal reato al giudizio civile instaurato per ottenere dal condannato la somma a lui spettante).

Rif. Normativi

  • d.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 8 tariffa parte prima
  • d.P.R. 30/05/2002, n. 115, art. 75

Conformità

  • Non si registrano precedenti in termini

Anno pubb.

  • 2026