Marzo 2026

Thursday 12 March 2026 16:12

IL RICORSO TRIBUTARIO INTRODOTTO MEDIANTE COPIA SCANSIONATA NON COMPORTA INAMMISSIBILITA'

 

 
  • Sentenza del 02/02/2026, n. 247 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Evangelista
  • Rel. Vicini

 

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 125 DEPOSITO - PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE – DEPOSITO.

 

Processo tributario - Ricorso - Copia scansionata - Sanatoria per il raggiungimento dello scopo.

 

Massima

In tema di processo tributario telematico, la proposizione del ricorso introduttivo mediante deposito di un documento informatico ottenuto per scansione (c.d. “immagine” di atto analogico) e non in formato nativo digitale non determina, di per sé, l’inammissibilità dell’impugnazione, risolvendosi, al più, in una nullità formale dell’atto o del deposito che resta sanata, ai sensi dell’art. 156 cod. proc. civ. in combinato con gli artt. 16-bis e 22 del d.lgs. n. 546 del 1992 e con i principi di strumentalità delle forme e di conservazione degli atti, allorché risulti raggiunto lo scopo del deposito (con piena intelligibilità dell’atto, corretta identificazione delle parti, tempestività del ricorso e regolare instaurazione del contraddittorio), permanendo in capo al giudice il potere-dovere di verificare in concreto l’idoneità dell’atto scansionato ad assolvere alla funzione sua propria e di disporre, ove occorra, gli adempimenti necessari alla regolarizzazione.

Rif. Normativi

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16 bis.

Conformi

  • Cass. civ., Sez. 3, n. 18324 del 12/07/2018

Anno pubb.

  • 2026.