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Sentenza del 19.1.2026, dep. 26.1.2026, n. 512/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6. |
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Composizione |
Pres. Solaini, Est. Riccio |
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179 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 420 RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE |
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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IMPOSTA DI REGISTRO - RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - Imposta definitivamente accertata - Prescrizione decennale ex art. 78 d.P.R. n. 131 del 1986 - Iscrizione a ruolo del tributo - Natura interruttiva - Esclusione – Ragioni - Fattispecie. |
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MassimaI |
In tema di imposta di registro, il decorso del termine prescrizionale decennale per la riscossione dell'imposta definitivamente accertata, previsto dall'art. 78 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell'amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 cod. civ., la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, riprendendo a decorrere subito dopo la ricezione dell'atto interruttivo e non alla scadenza dell'eventuale termine per impugnarlo o contestarlo. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha ricordato che l'art. 2954 cod. civ. stabilisce che, per effetto dell'interruzione, inizia un nuovo periodo di prescrizione, salvo che si tratti di atti ad effetto interruttivo protratto nel tempo e tipizzati dagli artt. 2945 e 2943 cod. civ., tra i quali non è compresa la notifica della cartella di pagamento). |
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Rif. normativi |
Cod. Civ. Art. 2954 |
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Rif. giurisprudenziali |
Conf. Cass., Sez. 5, sentenza 19 giugno 2009, n. 14301, (RV 608796-01); Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9120 del 17/04/2009, (Rv. 607554 - 01)
Vedi Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6617 del 23/03/2011 (Rv. 617253 - 01) |
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Anno pubb. |
2026 |
Wednesday 11 March 2026 08:39
IMPOSTA DI REGISTRO DEFINITAMENTE ACCERTATA E TERMINE DI PRESCRIZIONE
Pubblicato in
Marzo 2026
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