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Sentenza del 17.12.2025, dep. 8.1.2026, n. 205/2026 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18. |
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Composizione |
Pres. Di Marco, Est. Guadagni |
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181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
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TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani in base a delibera comunale – Aree non destinante alla produzione di rifiuti speciali – Riduzione dell’imposta - Possibilità – Condizioni - Fattispecie
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Massima |
In tema di Tarsu, la detassazione delle aree produttive di rifiuti speciali è subordinata alla presentazione di apposita dichiarazione e alla produzione dei formulari di smaltimento, non potendo l’agevolazione essere riconosciuta in assenza di tali adempimenti, sicché il contribuente che invochi l’esenzione deve provare, anno per anno, la sussistenza dei presupposti ed adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dal regolamento comunale. (In applicazione del principio, la Corte territoriale, nel precisare che la produzione tardiva di documentazione in giudizio non sana l’omissione dichiarativa, ha respinto l‘appello della società contribuente, che non aveva in alcuna occasione presentato al Comune competente la dichiarazione TARI, né le istanze annuali necessarie per ottenere l’esclusione dall’imposta per le superfici destinate alla produzione di rifiuti speciali). |
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Rif. normativi |
Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 2 lett. G) Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 21 com. 7 Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 7 Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 10 |
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Rif. giurisprudenziali |
Vedi: Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9214 del 13/04/2018 (Rv. 647823 - 01) Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12039 del 03/05/2024 (Rv. 671416 - 01) Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 29/07/2024 (Rv. 672022 - 01)
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Anno pubb. |
2026 |
