Marzo 2026

Wednesday 11 March 2026 07:45

INDIVIDUAZIONE DELLA DECORRENZA DELLA PRESCRIZIONE IN TEMA DI BOLLO AUTO

 

 

 Sentenza del 24.2.2026 n 2815 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 7

Composizione

Giudice monocratico Dott.ssa Margherita Maria Leone   

 

77 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  244 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

 

Preavviso di fermo amministrativo - Bollo auto – Prescrizione – Termini - Decorrenza - Individuazione

Massima

In tema di tassa automobilistica regionale si applica il termine triennale di prescrizione previsto dall’art. 5 della legge n. 60 del 1986, in base al quale l’azione finalizzata al recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.

Rif. Normativi

Legge n. 60/1986, art. 5

 

 

Conformità

CGT I grado Roma, Sent. 2815/2026

Anno pubb.

2026