Marzo 2026

Tuesday 10 March 2026 10:30

ONERE DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN CASO DI COMPENSAZIONE ANCHE PARZIALE DELLE SPESE DI LITE

 

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 8^, sentenza del 26 gennaio 2026, n. 520

Composizione

Filocamo Francesco (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) - Nispi Landi Mario (Giudice)

 

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI 003 COMPENSAZIONE - IN GENERE

 

Spese giudiziali in materia civile e tributaria - Principio generale di spettanza alla parte vittoriosa – Compensazione anche parziale -  Adeguata motivazione - Necessità

Massima

Nel processo tributario, la compensazione delle spese processuali, prevista dall’art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156, è consentita, oltre che nell'ipotesi di soccombenza reciproca, solo in presenza di ragioni gravi ed eccezionali, da enunciare espressamente nella decisione, quali la condotta processuale della parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio nonché l'incidenza di fattori esterni e non controllabili, tali da rendere, nel caso concreto, contraria al principio di proporzionalità l'applicazione del criterio generale della soccombenza

Rif. normativi

art. 15, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, nel testo modificato dall’art. 9, comma 1, lett. f), n. 2) del d.lgs. 24 settembre 2015 n. 156;

art.92, comma 2, c.p.c.

Conformità

Cass. civ., sez. III, 27 ottobre 2025 n. 28515; Cass. civ., sez. V, 3 settembre 2024 n. 23592; Cass. civ., sez. V, 8 aprile 2024, n. 9312

Anno pubbl.

2026