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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 8^, sentenza del 26 gennaio 2026, n. 517 |
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Composizione |
Filocamo Francesco (Presidente) – Nispi Landi Mario (Relatore) – Frangiosa Antonello (Giudice) |
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159 SOCIETA'-524 TRASFORMAZIONE - IN GENERE |
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Scissione societaria - Società beneficiaria - Responsabilità solidale per debiti erariali antecedenti della società scissa – Onere dell'amministrazione di avviso o di altri adempimenti – Necessità – Esclusione - Fattispecie |
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Massima |
In tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell'Amministrazione. (In motivazione è stato precisato che, in caso di scissione parziale, l’esistenza dell’obbligo della società scissa è costitutivo anche di quello in solido delle società beneficiarie, trattandosi, sebbene diverso per causa, del medesimo debito d’imposta, con la conseguenza che ai beneficiari della scissione può essere notificata direttamente l’intimazione di pagamento). |
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Rif. normativi |
art. 2506 quater cod. civ.; art. 15 d.lgs. 18 novembre 1997 n. 472; d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 |
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Conformità |
Cass. Civ., sez. V, 27 agosto 2025 n. 24037; Cass. civ., sez. V, ord. 3 novembre 2022 n. 32469; Cass. Civ., sez. V, 10 febbraio 2021 n.3233 |
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Anno pubbl. |
2026 |
