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Sentenza del 16 maggio 2025, n. 1167 del 2025 (dep. 13/10/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I
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Composizione |
Di Pietro Giuseppe (Presidente) Murino Antonella (Relatore) Latti Franco (Giudice) |
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060 CORTE COSTITUZIONALE - 072 ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE) - IN GENERE |
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Addizionale IRES - Settore degli idrocarburi - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del d.l. n. 112 del 2008- Decorrenza disposta dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte cost. n. 10 del 2015 - Effetti sulle obbligazioni tributarie per i periodi d'imposta anteriori al 12 febbraio 2015 – Illegittimità degli avvisi di accertamento notificati successivamente al 12 febbraio 2015
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Massima |
In tema di addizionale Ires, poiché con la sentenza n. 10 dell’11 febbraio 2015 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità - con effetto dalla data di pubblicazione della sentenza stessa - dell’articolo 81, commi 16-18, del D.L. 112/2008, relativo a un’addizionale Ires per i settori petrolifero ed energetico (cd. Robin Hood tax) a carico di soggetti individuati sulla scorta di parametri relativi al volume di ricavi conseguiti e al reddito imponibile dichiarato, va affermata l’invalidità (per difetto di presupposto normativo) dell’avviso di accertamento, che, pur riferendosi a periodi antecedenti alla declaratoria di illegittimità costituzionale, sia stato notificato qualche anno dopo la pubblicazione della summenzionata decisione.
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Rif. normativi |
Art. 81, commi 16, 17, 18 del D.L. 26/06/2008 n. 112, convertito dalla L. 06/08/2008 n. 133 Art. 136 Cost.
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Conformità |
Cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza del 01/07/2024, n. 18016 |
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Anno pubb. |
2025 |
