Marzo 2026

Wednesday 04 March 2026 09:17

L' ASSOLUZIONE PENALE EX ART. 530, COMMA 2, C.P.P. NON VINCOLA IL GIUDICE TRIBUTARIO CHE PUO' VALUTARE AUTONOMAMENTE I FATTI ANCHE SULLA BASE DI PRESUNZIONI SEMPLICI

 

 

Sentenza del 15 settembre 2025, n. 7167  del 2025  (dep. 22/10/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

 

Composizione

Novara Antonio  (Presidente)

Mattarella Bernardo (Relatore)

Ruvolo Michele  (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  296 DECISIONI - IN GENERE

 

Sentenza penale irrevocabile di assoluzione - Art. 21-bis della L.  74 del 2000 - Sentenza penale dibattimentale irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o per non avere commesso il fatto -  Formula assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p.- Efficacia di giudicato – Esclusione – Autonoma valutazione del giudice tributario

 

Massima

In tema di processo tributario, la ricostruzione della situazione fattuale in sede penale si ha con carattere di certezza soltanto nei casi in cui la pronuncia di assoluzione dibattimentale sia resa ex art. 530, comma 1, c.p.p. (prova positiva in grado di superare ogni ragionevole dubbio) e non nei casi in cui la formula assolutoria sia resa ex art. 530, comma 2, c.p.p. (prova mancante, insufficiente o contraddittoria), con la conseguenza che - in quest’ultimo caso - l’epilogo decisorio non ha valore di giudicato vincolante nei confronti del giudice tributario, il quale, nell’esercizio dei propri autonomi poteri di esame della condotta delle parti e del materiale probatorio, può procedere ad una rivalutazione dei fatti anche alla luce delle presunzioni semplici, che possono trovare ingresso nel processo tributario.

Rif. normativi

Art. 21 bis, d.lgs. 10/03/2000 n. 74

 Art. 1, comma 1, lett. m), d.lgs. 14/06/2024 n. 87  

Art. 7, d.lgs. 31/12/1992 n. 546        

Conformità

Cass., Sez. 5, Ordinanza del 03/09/2024, n. 23570

Cass. Sez. 5 , Sentenza del 14/02/2025 n. 3800

Anno pubb.

2025