Marzo 2026

Monday 02 March 2026 15:52

LE AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA" SI APPLICANO ANCHE ALLE PERTINENZE DI CATEGORIA C/4 E F/1

 

 

 

  • Sentenza del 09/02/2026, n. 21 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Trento

Composizione

  • Pres. Presta
  • Rel. Giuliani

 

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  - 065 APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

 

Imposta di registro – Agevolazioni prima casa – Pertinenze di categoria C/4 e F/1 – Applicabilità - Sussistenza

Massima

In tema di agevolazioni “prima casa”, la Nota II‑bis, n. 3, dell’art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non prevede un elenco tassativo delle pertinenze, la cui natura dipende dalla destinazione effettiva e dalla volontà del proprietario, ai sensi degli artt. 817 e 818 c.c., a prescindere dalla classificazione catastale. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che anche le unità accatastate in categoria C/4 o F/1 possono beneficiare dell’agevolazione ove risulti la loro funzione strumentale all’abitazione principale, il cui accertamento va compiuto sulla base degli elementi emergenti dall’atto, con esclusione di dati extratestuali).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 26/04/1986, n. 131, art. 1 Tariffa all., nota II-bis
  • Cod. Civ., art. 817
  • Cod. Civ., art. 818

Conformi

  • Cass. civ., Sez. 6-5, ord. 25/02/2022, n. 6316
  • Cass. civ., Sez. 5, 10/08/2021, n. 22561
  • Cass. civ., Sez. 5, 13/03/2013, n. 6259

Anno pubb.

  • 2026