Marzo 2026

Monday 02 March 2026 15:31

L'ATTO DI LIQUIDAZIONE AL NON LEGITTIMARIO DEL PATTO DI FAMIGLIA E' SOGGETTO ALL'IMPOSTA SULLE DONAZIONI CON APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA

 

 

 

  • Sentenza del 09/01/2026, n. 12 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brescia

Composizione

  • Pres. Tomaselli
  • Rel. Seddio

 

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE

 

Patto di famiglia – Liquidazione somme di denaro ai non legittimari – Aliquota agevolata e franchigia – Applicabilità – Sussistenza

Massima

In materia di imposta sulle successioni e donazioni, l’atto con il quale i fratelli legittimari procedono alla liquidazione a favore dei fratelli non legittimari delle somme di denaro, nell’ambito del patto di famiglia, non è un atto negoziale a sé ma solo l’esecuzione di un obbligo legale che, in termini giuridici ed operativi, si risolve in una donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, cui si rende applicabile il disposto dell’art. 58, comma 1 del d.lgs. del d.lgs. n. 346/1990 e della franchigia relativa al rapporto di parentela.

Rif. Normativi

  • D.lgs. 31/10/1990, n. 346, art. 58, commi 1, 3 e 4
  • D.L. 03/10/2006, n. 262, art. 2, comma 49
  • D.L. 03/10/2006, n. 262, art. 2, comma 49-bis
  • L. 24/11/2006, n. 286
  • Cod. civ., art. 768-bis
  • Cod. Civ., art. 768-quater

Conformità

  • Cass. civ., Sez. 5, ord. 16/07/2024, n. 19627
  • Cass. civ., Sez. 5, ord. 17/06/2022, n. 19561
  • Cass. civ., Sez. 5, 24/12/2020, n. 29506

Anno pubb.

  1.