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Composizione |
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TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - ALIQUOTE - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA - DICHIARAZIONE - IN GENERE |
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Patto di famiglia – Liquidazione somme di denaro ai non legittimari – Aliquota agevolata e franchigia – Applicabilità – Sussistenza |
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Massima |
In materia di imposta sulle successioni e donazioni, l’atto con il quale i fratelli legittimari procedono alla liquidazione a favore dei fratelli non legittimari delle somme di denaro, nell’ambito del patto di famiglia, non è un atto negoziale a sé ma solo l’esecuzione di un obbligo legale che, in termini giuridici ed operativi, si risolve in una donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, cui si rende applicabile il disposto dell’art. 58, comma 1 del d.lgs. del d.lgs. n. 346/1990 e della franchigia relativa al rapporto di parentela. |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
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Anno pubb. |
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