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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE |
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Crediti o eccedenze di imposta - Compensazione - Regime sanzionatorio - Necessaria distinzione tra “credito inesistente” e “credito non spettante” - Criteri discretivi - Conseguenze. |
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Massima |
In tema di indebita compensazione di crediti o eccedenze d’imposta, il più grave regime sanzionatorio previsto per i crediti inesistenti si applica, in luogo di quello relativo ai crediti non spettanti, solo quando il credito derivi da una artificiosa rappresentazione o risulti comunque privo dei presupposti costitutivi previsti dalla legge, ovvero, pur sorto, sia già estinto al momento del suo utilizzo, e la sua inesistenza non sia rilevabile mediante i controlli automatizzati o formali dell’Amministrazione finanziaria, dovendo altrimenti il credito qualificarsi come non spettante. |
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Rif. Normativi |
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Correlate |
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Anno pubb. |
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