Marzo 2026

Sunday 01 March 2026 16:49

LE AGEVOLAZIONI IRPEF PER I LAVORATORI IMPATRIATI SI APPLICANO ANCHE QUANDO L'ATTIVITA' SVOLTA ALL'ESTERO PROSEGUE SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' IN ITALIA

 

 

  • Sentenza del 12/01/2026, n. 67 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

  • Pres. Targetti
  • Rel. Atanasio
 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

 

Redditi soggetti a tassazione agevolata per i c.d. lavoratori impatriati – Continuità tra attività esercitata all’estero e lavoro svolto in Italia - Irrilevanza

Massima

In tema di agevolazioni tributarie, per poter fruire dei benefici fiscali a fini IRPEF previsti per i lavoratori c.d. "impatriati” è irrilevante che l’attività svolta all’estero e quella svolta in Italia presentino profili di continuità tra loro. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto il beneficio applicabile ad una professionista legale che aveva dapprima operato come praticante in Italia, poi come dipendente presso la sede di Londra del medesimo studio e quindi come Associate presso la sede italiana).

Rif. Normativi

  • D. lgs. 14/09/2015, n. 147, art. 16

Conforme

  • CGT I Milano 6/4543 del 17/11/2025

Difforme

  • CGT I Milano 11/4390 del 5/11/2025

Vedi

  • CGT I Milano 20/4345 del 03/11/2025

Anno pubb.

  • 2026