Marzo 2026

Sunday 01 March 2026 16:40

PRIMA CASA: BENEFICIO RICONOSCIUTO SE L'IMMOBILE PREPOSSEDUTO E' INIDONEO ALL'USO ABITATIVO

 

 

 

  • Sentenza del 12/02/2026, n. 39 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine

Composizione

  • Pres. Zoso Liana
  • Rel. Zoso Liana

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) -515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

 

IVA - Agevolazione prima casa - Prepossidenza di immobile inidoneo per il nucleo familiare – Applicabilità.

Massima

In materia di agevolazione “prima casa” ai fini IVA, la titolarità di un precedente immobile non preclude, di per sé, il riconoscimento del beneficio, qualora tale immobile risulti concretamente inidoneo a soddisfare le esigenze abitative del contribuente e del suo nucleo familiare, avuto riguardo anche alla sua consistenza e alle condizioni oggettive. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non ricorrono gli estremi della dichiarazione mendace – ai fini della revoca dell’agevolazione – qualora il contribuente, nell’atto di acquisto, abbia dichiarato di non possedere altra abitazione, allorché l’immobile preposseduto manchi effettivamente di idoneità abitativa).

Rif. Normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - Tariffa Parte I, art. 1 nota II-bis
  • D.M. 05/07/1975, art. 2
  • D.L. 23/01/1993, n. 16, art. 1
  • L 24/03/1993, n. 75

Conformità

  • Cass., Sez. 5, n. 2503 del 03/02/2025
  • Cass., Sez. 5, ord. n. 15502 del 10/06/2025
  • Cass., Sez. 5, ord. n. 29262 del 05/11/2025

Anno pubb.

  • 2026