Marzo 2026

Tuesday 31 March 2026 11:11

TASSA DI SUCCESSIONE ED EFFETTI DEL GIUDIZIO DI ACCERTAMENTO CIRCA LA QUALITA' DI EREDE

 

 

 

79 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)  -  IMPOSTA SULLE SUCCESSIONE E DONAZIONI - Tassa di successione - Chiamato all’eredità – Sentenza irrevocabile negatoria della qualità di erede – Obbligo di pagamento - Esclusione – Fondamento.

 

Il chiamato all’eredità non è tenuto al pagamento dell’imposta ove, in parallelo giudizio civile, sia stata definitivamente accertata la qualità di erede testamentario in capo a persona diversa, non rilevando il fatto che, dopo aver presentato la dichiarazione di successione, questi abbia omesso di impugnare l’avviso di liquidazione, così determinandone la definitività.

 

La sentenza ha affrontato il caso di un erede legittimo raggiunto da cartella di pagamento per non aver onorato l’imposta di successione, ma intanto chiamato in giudizio civile per accertamento della qualità di erede testamentario in capo ad altro soggetto e risultato soccombente in tale ultimo giudizio con sentenza passata in giudicato.

La Corte - nell’accogliere il ricorso di colui al quale era stato richiesto il pagamento della tassa, soccombente in primo e secondo grado, e nel disporre l’annullamento con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado -  ha affermato che, in tale circostanza, non è dovuta l’imposta di successione, proprio come avviene nei casi di rinuncia all’eredità o di revoca del testamento, atteso che la sentenza di accertamento della qualità di erede travolge gli effetti della devoluzione ereditaria in via retroattiva, facendo venire meno la soggettività passiva del ricorrente con riferimento all’imposta di successione.

Ed invero, in generale i presupposti dell’imposta e del conseguente obbligo dichiarativo scattano immediatamente in capo al chiamato all’eredità, non potendo il Fisco attendere che vengano risolte tutte le annose questioni ereditarie tra gli eredi.  Siffatto obbligo di pagamento, tuttavia, rimane pur sempre condizionato alla circostanza che venga poi acquisita in maniera effettiva e definitiva la qualità di “erede”, sicché, allorquando è stata accertata giudizialmente con sentenza passata in giudicato la qualità di erede universale del de cuius in capo a persona diversa dall’erede legittimo, questi non può essere più considerato soggetto passivo dell’imposizione successoria, così travolgendosi ex tunc gli effetti della originaria dichiarazione successoria.

In tale contesto ed alla luce dell’affermazione di tali principi, è stata ritenuta del tutto ininfluente l’omessa impugnazione, dopo la presentazione della dichiarazione di successione, dell’avviso di liquidazione, posto che esso si fonda su un titolo non più valido, sebbene per motivi sopravvenuti.

Riferimenti Giurisprudenziali

Vedasi:

Cass. n. 22017/2016;

Cass. n. 8053/2017;

Cass. n. 868/2018;

Cass. n. 5777/2023;

Cass. n. 14063 del 2025

 

Rif. normativi

Art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 346 del 1990

Art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006

 

Dati sentenza

Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 7258 del 10 marzo 2025, dep. 26 marzo 2026 (Pres. Stalla, rel. Del Bene)

                                                                                         Redattore: Cons. Fulvio Baldi