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Tributi (in generale) - Accertamento tributario - Atto presupposto tipico - Impugnazione - Atto impositivo atipico – Impugnazione successiva - Conseguenze - Fattispecie.
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In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà di impugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattuali e giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tuttavia, se l'atto tipico viene impugnato, l'unico giudizio che rileva è quello avverso quest'atto, mentre, se non viene impugnato, il ricorso antecedentemente o successivamente proposto avverso l'atto facoltativamente impugnabile diviene inutile, stante l'avvenuto consolidamento degli effetti propri dell'atto tipico. |
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Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di ordine pubblico processuale del c.d. ne bis in idem, desumibile dall’art. 39 c.p.c.., che non consente al medesimo giudice o a giudici diversi di statuire due volte sulla stessa domanda, anche nel caso di impugnazione, prima, di un atto tipico necessariamente impugnabile, e poi, di un atto atipico facoltativamente impugnabile. Ed invero, la contemporanea pendenza di tali procedimenti comporta che il giudizio relativo all'atto atipico venga a perdere rilevanza, essendo prevalente (ed assorbente) la cognizione sulla pretesa impositiva (per ogni aspetto dell'an, del quantum e del quomodo) nel giudizio relativo all'atto principale, anche se l'instaurazione del giudizio sia precedente in ordine cronologico. Nella specie, infatti, la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso riguardante alcuni solleciti di pagamento relativi a contributi consortili, per i quali altro giudice di merito tributario, con decisione irrevocabile riguardante ingiunzioni di pagamento, aveva già deciso nel merito accogliendo i ricorsi dei contribuenti. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Conformi: Cass. Civ., Sez. 5, sentenza n. 31259 del 3 novembre 2021; Cass. Civ., Sez. T., sentenza n. 19049 in data 11 luglio 2024; Cass. Civ., Sez. T., sentenza n. 1076 del 16 gennaio 2025; Cass. Sezioni Un. civ., sentenza n. 24172 del 29 agosto 2025. |
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Rif. normativi |
Artt. 19 del D. L.vo. n. 546/1992 e 39 c.p.c. |
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Dati sentenze |
Cass. Sez. Trib., sentenza n. 6607 del 29.10.25, dep. 19.3.26. |
Redattore Antonio Negro
