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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 522 CONDONO FISCALE
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Il perfezionamento della procedura di definizione agevolata di cui all’art.1 comma 255 legge n.197/2022 (cd. rottamazione-quater) e la conseguente estinzione del processo si realizzano con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute; la rottamazione-quater si estende anche ai debiti non tributari affidati alla riscossione nel periodo previsto dalla disposizione di legge; in presenza di più debitori in solido la definizione agevolata effettuata da uno di essi produce effetti anche sugli altri, comportando anche nei loro confronti l’estinzione del processo. |
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MOLINO |
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Risolvendo un contrasto interpretativo sul momento di perfezionamento e sull’ambito di estensione, oggettivo e soggettivo, della cd. rottamazione quater, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato i seguenti principi di diritto:
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Orientamenti Giurisprudenziali |
Cass.,Sez. 5, Ordinanza n. 24428 del 11/09/2024 (Rv. 672232 - 01)
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Rif. normativi |
D.L.n.84 del 17 giugno 2025 (convertito in legge n. 108 del 30 luglio 2025), art. 12 bis Legge n. 197 del 2022, art.1 comma 235 Decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15), articolo 3-bis, comma 1 |
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Dati sentenza |
Cass, SS.UU., Sentenza n.5889 del 21/10/2025, dep. 15/03/2026 |
Redattore: Cons. Pietro Molino
