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OBIETTIVA INCERTEZZA NORMATIVA - SANZIONI TRIBUTARIE - DISAPPLICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE - POTERE D’UFFICIO - INSUSSISTENZA - DOMANDA DI PARTE - NECESSITA’.
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Nel caso di obiettiva incertezza normativa, è necessaria la tempestiva domanda del contribuente per attivare il potere del giudice di disapplicazione delle sanzioni amministrative per violazione di disposizioni tributarie, non essendo questione rilevabile d’ufficio. |
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La Corte di cassazione ha precisato che l’esercizio del potere giudiziale di disapplicazione delle sanzioni amministrative per violazione di disposizioni tributarie, per obiettiva incertezza normativa, presuppone la tempestiva domanda del contribuente, non essendo questione rilevabile d’ufficio. Più nel dettaglio, in tema di sanzioni amministrative tributarie, il potere delle Corti di merito di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni, in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, deve ritenersi sussistente quando la disciplina, della cui applicazione si tratti, si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l'equivocità del relativo contenuto, derivante da elementi positivi di confusione. L'onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi, se esistenti, grava sul contribuente: va escluso che il giudice tributario debba decidere d'ufficio l'applicabilità dell'esimente, né, di conseguenza, che sia ammissibile una censura avente ad oggetto la mancata pronuncia officiosa sul punto. La sentenza precisa, infine, che tale soluzione ermeneutica è rispettosa del principio della domanda e di parità delle armi ex art. 24 Cost., letto anche in relazione all’art. 99 cod. proc. civ. ed alle fonti sovranazionali. |
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Riferimenti Giurisprudenziali |
Conformi: Cass. Sez. 5, n. 15406 del 03/06/2021; Cass., Sez. 6-5, n. 17195 del 26/06/2019; Cass. Sez. 6 – 5, n. 7067 del 08/04/2015; Cass. Sez. 5, n. 440 del 14/01/2015; Cass., Sez. 5, n. 4031 del 14/03/2012; Cass., Sez. 5, n. 22890 del 25/10/2006.
Difformi: Cass. Sez. 5, n. 2604 del 29/01/2024. |
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Rif. normativi |
D.lgs. n. 546 del 1992, art. 8; D.lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2; L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3; Art. 99 c.p.c.; Art. 6 CEDU; Art. 47 CDFUE. |
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Dati sentenza |
Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 3466 del 14 novembre 2025, dep. 17 febbraio 2026. |
Redattore: Cons. Alessandro NAPOLI
