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TRIBUTI - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO |
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In tema di accertamento sintetico, ex art. 38, comma 6°, del d.P.R. n. 600/1973, non è sufficiente la dimostrazione, da parte del contribuente, della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, essendo a tal fine necessario che il contribuente dimostri che si tratti di redditi non imponibili. |
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Dongiacomo |
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La questione La Suprema Corte ha affrontato la questione della prova che il contribuente ha l’onere di fornire per elidere il reddito sinteticamente accertato.
La decisione Il giudice di merito aveva ritenuto che il contribuente era stato in grado di dimostrare la disponibilità di somme superiori al reddito sinteticamente accertato, per cui la pretesa fiscale era illegittima; secondo la sentenza impugnata, infatti, per contrastare l’accertamento del reddito mediante redditometro il contribuente non deve fornire altra prova che non sia la dimostrazione di aver posseduto redditi sufficienti a far fronte alle spese accertate. La Cassazione non ha condiviso tale conclusione, ritenendo al contrario: - che ove nei confronti del contribuente siano state accertate somme riconducibili a versamenti in contanti sui propri conti correnti, tali somme, anche se sufficienti a sostenere le spese contestate, non sono idonee, ove rimaste non giustificate, ad escludere l’applicabilità dell’accertamento sintetico; - che infatti la disponibilità di una provvista può dimostrare la possibilità di far fronte alle spese contestate mediante il redditometro e contrastare l’accertamento fiscale, ma solo a condizione che il contribuente dimostri che si tratta di redditi non imponibili. |
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Orientamenti Giurisprudenziali |
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18097 del 10/07/2018
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Rif. normativi |
Art. 38 del d.P.R. del 29/09/1973 n. 600 |
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Dati sentenza |
Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 20/02/2026) 25/02/2026, n. 4318 |
Rel. Cons. Dongiacomo
