Marzo 2026

Sunday 01 March 2026 15:53

COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE: LA GENERICA INDICAZIONE DI PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI DISCORDANTI NON INTEGRA LE "GRAVI ED ECCEZIONALI RAGIONI" CHE POSSONO GIUSTIFICARLA

 

 

 

PROCESSO TRIBUTARIO – Compensazione delle spese – Annullamento in autotutela dell’atto in corso di giudizio - Indicazione generica di esistenza di precedenti contrastanti – “Gravi ed eccezionali motivi” per la compensazione - Integrazione - Esclusione. 

 

Non ricorrono gravi ed eccezionali motivi, idonei a giustificare la compensazione delle spese di lite, nel caso di annullamento in autotutela dell’atto in corso di giudizio né in presenza di generica indicazione di contrastanti precedenti giurisprudenziali.

 

La Corte di Cassazione ha chiarito il contenuto delle “gravi ed eccezionali ragioni” che, ai sensi dell’art. 15 co. 2 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, possono giustificare la compensazione delle spese di lite.

La disposizione, nella formula attualmente in vigore, ammette la compensazione in caso di soccombenza reciproca, di esito del giudizio condizionato da documenti decisivi prodotti solo in appello e, appunto, al ricorrere di “gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate”.

Analizzando la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l’annullamento in autotutela dell’atto avvenuto in corso di giudizio e “l’incertezza sul modello legale da applicare all’epoca della notifica del ricorso introduttivo, superata grazie alle sentenze di legittimità depositate successivamente”, la Corte ha censurato entrambe le argomentazioni qualificandole ad un tempo illogiche e generiche.

Quanto all’autotutela, viene evidenziato che la condotta dell’amministrazione aveva comunque reso necessario, per il contribuente, attivare il contenzioso; con riferimento al contrasto di giurisprudenza si è qualificato generico il richiamo a “discordanti precedenti”, in quanto non meglio specificati.

La sentenza dà continuità ad una giurisprudenza di legittimità ormai pacifica, secondo la quale la compensazione delle spese richiede l’esplicitazione di una motivazione che non può essere erronea né illogica, venendosi altrimenti a configurare una censurabile violazione di legge.

La Corte stigmatizza da tempo l’illogicità della compensazione disposta in caso di autotutela attuata in corso di giudizio e ricorda che le gravi ed eccezionali ragioni devono essere espressamente motivate; sono riconosciute valide a tal fine ipotesi di “mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti” quali una norma di interpretazione autentica, norme di ius superveniens, una pronuncia di illegittimità costituzionale, una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea, un mutamento di giurisprudenza debitamente e puntualmente individuato.

In linea di principio, infatti, l’accollo delle spese di lite deve seguire la regola della soccombenza, epifania del principio di responsabilità, mentre la compensazione rappresenta una eccezionale deroga applicabile quando fattori esterni e non controllabili dalle parti renderebbero l’esito fisiologico contrario la principio di proporzionalità; la motivazione deve quindi esplicitare le specifiche circostanze e gli aspetti della controversia che concretamente integrano i presupposti della deroga alla regola generale.

Riferimenti Giurisprudenziali

Conformi: Cass., Sez. 5, 15/04/2025, n. 9878; Cass., Sez. 5, Ordinanza, n. 9312 dell’8/04/2024; Cass., Sez. 5, ord., 03/09/2024, n. 23592; Cass., Sez 5, n. 4764 del 20/02/2020.

Correlate. Corte Costituzionale, Sentenza, n. 77 del 07/03/2018

Rif. normativi

D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art. 15.

Dati sentenza

Cass. Sez. Trib. Sentenza n. 3588 del 22 gennaio 2026, dep. 17 febbraio 2025.

                                                                   Redattore: Cons. Paola MALANETTO