Febbraio 2026

Monday 23 February 2026 09:56

ASSISTENZA TECNICA IN GIUDIZIO E RIMBORSO DELLE SPESE DI LITE

 

 

 

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16^, sentenza del 9 gennaio 2026, n. 211

Composizione

Lunerti Franco (Presidente) – D’Urso Maria Teresa (Relatore) – Iannone Maria (Giudice)

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Contenzioso tributario - Amministrazione Finanziaria - Difesa a mezzo dipendente- Diritto al compenso – Sussistenza - Ragioni

Massima

Nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, che deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l' assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo.

Rif. normativi

art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n.31 dicembre 1992 n. 546

Conformità

Cass. civ., sez. V, 10 gennaio 2024, n. 1019; Cass. civ., ord. 11 ottobre 2021 n. 27634; Cass. civ., sez. V, 17 settembre 2029 n. 23055

Anno pubbl.

2026