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Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16^, sentenza del 9 gennaio 2026, n. 211 |
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Composizione |
Lunerti Franco (Presidente) – D’Urso Maria Teresa (Relatore) – Iannone Maria (Giudice) |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE |
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Contenzioso tributario - Amministrazione Finanziaria - Difesa a mezzo dipendente- Diritto al compenso – Sussistenza - Ragioni |
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Massima |
Nel processo tributario, all’Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio da propri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta la liquidazione delle spese, che deve essere effettuata mediante applicazione della tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione del venti per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimento ai compensi per l'attività difensiva svolta, contenuto nell’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e dei compensi per l' assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che siano legittimati a svolgere attività difensiva nel processo. |
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Rif. normativi |
art. 15, comma 2 bis, del d.lgs. n.31 dicembre 1992 n. 546 |
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Conformità |
Cass. civ., sez. V, 10 gennaio 2024, n. 1019; Cass. civ., ord. 11 ottobre 2021 n. 27634; Cass. civ., sez. V, 17 settembre 2029 n. 23055 |
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Anno pubbl. |
2026 |
