|
Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza n. 651/2026 del 20/1/2026. |
|
|
Composizione |
Pres. Montagna e Rel. Esposito. |
|
|
100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 058 RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE. |
|
|
Impugnazioni - In genere - Rimessione della causa al giudice di primo grado per difetto di contraddittorio - Condanna della parte che ha dato origine a tale rimessione a rifondere le spese di primo e secondo grado - Ammissibilità - Presupposti. |
|
Massima |
Il giudice d'appello, qualora rinvii la causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., per integrare il contraddittorio nei confronti di un litisconsorte necessario, deve provvedere in ordine alle spese del processo di secondo grado, condannando al pagamento delle stesse la parte riconosciuta soccombente per avere dato causa alla nullità che ha determinato il rinvio; inoltre, ove abbia elementi sufficienti per stabilire a chi debba essere attribuita l'irregolarità che ha dato luogo alla rimessione, può decidere anche sulle spese di primo grado. (Nel caso di specie, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha condannato alle spese di entrambi i gradi il contribuente/ricorrente per avere lo stesso impugnato un atto della procedura di riscossione senza convenire in giudizio la società concessionaria che aveva emesso l’atto.). |
|
Rif. normativi |
Art. 354 c.p.c. |
|
Rif. Giurisprudenziali |
Corte di Cassazione, Sezione 3°, Ordinanza n. 32933 del 17/12/2024 (CONF). |
|
Anno pubbl. |
2026. |
