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Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 19/1/2026, n. 611 |
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Composizione |
Pres. Montagna – Rel. F. Cananzi |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 392 RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - IN GENERE |
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TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - RINVIO ALLA COMMISSIONE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - Processo tributario - Omessa pronuncia su motivo del ricorso in primo grado avverso l’atto impositivo - Pronuncia del giudice di appello sul motivo pretermesso - Necessità - Conseguenze. |
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Massima |
In tema di processo tributario, l’omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado su un motivo di ricorso avverso l’atto impositivo non può comportare la riforma dell’impugnata sentenza, né tampoco la retrocessione del processo al grado inferiore, ma impone al giudice d’appello di pronunciare sul motivo pretermesso. (In applicazione del principio è stato precisato che il ricorso per cassazione può essere proposto solo per contestare la motivazione resa dai giudici di appello sul motivo di merito o la mancanza di motivazione, ma non invece per contestare l’omessa motivazione o, comunque, la motivazione resa dal giudice di grado superiore sulla censura di omessa pronuncia del giudice di grado inferiore). |
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Rif. normativi |
Art. 61 del d.lgs. n. 546/1992 Art. 132 c.p.c. |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass. n. 18173 del 2025 (CONF.) Cass. n. 19579 del 2018 (VEDI) |
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Anno pubbl. |
2026 |
