Gennaio 2026

Thursday 29 January 2026 08:41

LE SPESE PROCESSUALI DEVONO ESSERE LIQUIDATE DISTINTAMENTE PER CIASCUNA FASE

 

 

 Sentenza del 9.1.2026 n 214 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 16

Composizione

Presidente Dott. Franco Lunerti

Relatore Dott.ssa Maria Teresa D’Urso  

 

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

 

Spese di giudizio - Liquidazione per ciascuna fase – Motivazione - Contenuto

Massima

Non è consentito procedere ad una liquidazione unica delle spese processuali, forfettaria ed onnicomprensiva per i vari gradi di giudizio, atteso che è necessario operare distintamente per ciascuna fase, distinguendo tra onorari e spese e tenendo conto dell’eventuale specifica nota spese prodotta in giudizio dalla parte vittoriosa oltre che motivando, sia pur succintamente, l’eventuale liquidazione in misura inferiore a quella richiesta.

Rif. Normativi

D.M. n. 55/2014

 

 

Conformità

Cass. Sez. Trib. ord. n. 2365/2024; Cass. Sez. II sent. n. 22762/2023

Anno pubb.

2026