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Sentenza del 9.1.2026 n 212 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 16 |
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Composizione |
Presidente Dott. Franco Lunerti Relatore Dott.ssa Maria Teresa D’Urso |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)
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Non contestazione di fatti e circostanze – Rilevanza - Fattispecie |
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Massima |
Nel processo tributario il principio di non contestazione deve essere coordinato con quello secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi. (In motivazione è stato chiarito che tale principio costituisce una forma di semplificazione processuale consentendo di ritenere provato un fatto anche nel caso in cui la parte onerata della relativa prova lo alleghi in modo specifico e la controparte non contesti specificatamente tale circostanza). |
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Rif. Normativi |
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Conformità |
Cass. ord. n. 29690/2021 |
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Anno pubb. |
2026 |
