Gennaio 2026

Thursday 29 January 2026 08:31

PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE E RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA

 

 

 

 Sentenza del 9.1.2026 n 212 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma, Sez. 16

Composizione

Presidente Dott. Franco Lunerti

Relatore Dott.ssa Maria Teresa D’Urso

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE)  -  002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

 

 

Non contestazione di fatti e circostanze – Rilevanza - Fattispecie

Massima

Nel processo tributario il principio di non contestazione deve essere coordinato con quello secondo cui la mancata specifica presa di posizione dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente in via subordinata non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi. (In motivazione è stato chiarito che tale principio costituisce una forma di semplificazione processuale consentendo di ritenere provato un fatto anche nel caso in cui la parte onerata della relativa prova lo alleghi in modo specifico e la controparte non contesti specificatamente tale circostanza).  

Rif. Normativi

Art 115 cpc; Art. 32 D.P.R. n. 600/1973; Art. 51 D.P.R. n. 642/1972

 

 

Conformità

Cass. ord. n. 29690/2021

Anno pubb.

2026