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Composizione |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) |
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Doppie imposizioni – Redditi da partecipazione non qualificata percepiti all’estero – Assoggettamento ad imposta sostitutiva – Credito di imposta per imposte versate all’estero – Possibilità - Esclusione. |
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Massima |
I redditi da partecipazione estera non qualificata percepiti senza la mediazione di un intermediario che il contribuente assoggetta ad imposta sostitutiva con aliquota pari a quella prevista per la ritenuta a titolo di imposta, come previsto dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, non concorrono alla formazione del reddito complessivo; ne discende che non si può, in tal caso, portare in detrazione il credito di imposta per imposte assolte all’estero. (In motivazione la Corte ha chiarito che, essendo la fattispecie riferita a redditi provenienti da società rumena, l’art. 23 della Convenzione per evitare doppie imposizioni tra la Repubblica Italiana e la Romania del 25 aprile 2015, ratificata con l. 16/05/2017 n. 78, reca una disciplina conforme al principio evincibile dalla normativa nazionale). |
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Rif. Normativi |
- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165 - d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 18 - d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 27 - Tratt. Internaz. 25/04/2015, art. 23 - L. 16/05/2017, n. 78 |
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Conformità |
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Vedi |
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Anno pubb. |
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Wednesday 28 January 2026 06:03
IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI ESTERI NON QUALIFICATI E CREDITO D'IMPOSTA: L'ESCLUSIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO IMPEDISCE LA DETRAZIONE DELLE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO
Pubblicato in
Gennaio 2026
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