Gennaio 2026

Wednesday 28 January 2026 06:03

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI ESTERI NON QUALIFICATI E CREDITO D'IMPOSTA: L'ESCLUSIONE DAL REDDITO COMPLESSIVO IMPEDISCE LA DETRAZIONE DELLE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

 

 

  • Sentenza del 24/12/2025, n. 206 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cuneo

Composizione

  • Giud. mon. Macagno 
 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

 

Doppie imposizioni – Redditi da partecipazione non qualificata percepiti all’estero – Assoggettamento ad imposta sostitutiva – Credito di imposta per imposte versate all’estero – Possibilità - Esclusione.

Massima

I redditi da partecipazione estera non qualificata percepiti senza la mediazione di un intermediario che il contribuente assoggetta ad imposta sostitutiva con aliquota pari a quella prevista per la ritenuta a titolo di imposta, come previsto dall’art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600/1973, non concorrono alla formazione del reddito complessivo; ne discende che non si può, in tal caso, portare in detrazione il credito di imposta per imposte assolte all’estero. (In motivazione la Corte ha chiarito che, essendo la fattispecie riferita a redditi provenienti da società rumena, l’art. 23 della Convenzione per evitare doppie imposizioni tra la Repubblica Italiana e la Romania del 25 aprile 2015, ratificata con l. 16/05/2017 n. 78, reca una disciplina conforme al principio evincibile dalla normativa nazionale).

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 165

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 18

- d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 27

- Tratt. Internaz. 25/04/2015, art. 23

- L. 16/05/2017, n. 78

Conformità

  • CGT I°, Friuli-Venezia Giulia, n. 45 del 06/05/2025

Vedi

  • Cass., Sez. 5, n. 25698 del 01/09/2022
  • CGT II°, Veneto, n. 457 del 22/03/2022

Anno pubb.

  • 2025