Gennaio 2026

Tuesday 27 January 2026 16:31

INAPPLICABILE L' ESENZIONE IMU AGLI IMMOBILI ASSEGNATI DAGLI EX IACP

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 1, Sentenza del 19/12/2025, n. 3983

Composizione

Pres. Ancona Michele Rel. Ancona Michele

 

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 -

 

Esenzione IMU prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011 - Condizioni - Applicabilità agli immobili assegnati dagli ex IACP - Esclusione - Fondamento.

 

 

Massima

L’esenzione IMU prevista dall’art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011, conv. con modif. dalla l. n. 214/2011, come modificato dall’art. 1, comma 707, della l. n. 147/2013, non è applicabile agli alloggi di edilizia residenziale pubblica regolarmente assegnati dagli ex IACP, i quali non hanno i requisiti di alloggi sociali destinati a soddisfare la finalità pubblica di ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei familiari svantaggiati non in grado di avere accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato ex art. 5 della l. n. 9/2007.

Rif. normativi

art. 13, comma 2, lett. b, del d.l. n. 201/2011

l. n. 214/2011

Art. 1 comma 707, della l. n. 147/2013

Art. 5 della l. n. 9/2007

Art. 31 della l.r. Puglia n. 10/2014

Art. 4, comma 3, del d.m. 22/4/2008

Art. 4, comma 4, del d.m. 19/11/2012 n. 200

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 15/2/2025, n. 3844, Rv. 674096 - 02 (CONF)

Cass. Sez. 5, 23/5/2024, n. 14511, Rv. 671391 – 01 (VEDI)

Cass. Sez. 5, 30/12/2019, n. 34601, Rv. 656465 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025