Gennaio 2026

Tuesday 27 January 2026 11:34

DEDUCIBILITA' DEI COSTI E ONERE DELLA PROVA A CARICO DEL CONTRIBUENTE

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza del 23/9/2025, n. 2821/2025

Composizione

Pres. Est. Diliso

 

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI   517 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE

 

Reddito d’impresa – Inerenza dei costi – Definizione - Deducibilità -  Onere della prova - A carico del contribuente

 

Massima

In tema di redditi d’impresa, il contribuente, ai fini della deducibilità dei costi sostenuti, è tenuto a dimostrare l’inerenza degli stessi, intesa in termini qualitativi, e dunque di compatibilità, coerenza e correlazione, non già ai ricavi in sé, ma all’attività imprenditoriale svolta, provando non solo l’esistenza e la natura dei costi, con i relativi fatti giustificativi, ma anche la loro concreta destinazione alla produzione.

Rif. normativi

Art. 109, comma 5, del d.P.R. n. 917/1986

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 2/2/2021, n. 2224 (Rv. 660447 - 01) - VEDI

Cass., Sez. 5, 17/1/2020, n. 902 (Rv. 656646 - 01) – VEDI

Cass., Sez. 5, 12/8/2024, n. 22664 (Rv. 672315 - 01) - VEDI

Anno pubbl.

2025