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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza del 23/9/2025, n. 2821/2025 |
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Composizione |
Pres. Est. Diliso |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 003 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE |
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Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi “non armonizzati” - Applicabilità - Condizioni - Specifica previsione normativa – Necessità - Tributi “armonizzati” - Obbligatorietà - Inosservanza - Conseguenze - Onere del contribuente – Fattispecie in tema di IRES ed IRAP.
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Massima |
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, la legislazione nazionale non pone a carico dell’Amministrazione finanziaria un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, a pena di invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di “tributi non armonizzati”, l’obbligo di attivare il contraddittorio, a pena di invalidità dell’atto, sussiste solo per le ipotesi in cui siffatto obbligo sia espressamente sancito dalla legge; per i “tributi armonizzati”, invece, trovando diretta applicazione il diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso l’invalidità dell’atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e che l’opposizione si rilevi non meramente pretestuosa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha escluso l’obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale in relazione all’accertamento di IRES ed IRAP). |
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Rif. normativi |
Art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 Art. 6-bis della l. n. 212/2000 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. U, 9/12/2015, n. 24823 (Rv. 637604- 01) CONF Cass., Sez. U, 25/7/2025, n. 21271 (Rv. 675643 - 01) - VEDI Cass., Sez. 5, 23/5/2025, n. 13818 (Rv. 675071 - 01) - VEDI Cass., Sez. 5, 8/7/2024, n. 18489 (Rv. 671628 - 01) - VEDI |
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Anno pubbl. |
2025 |
