Gennaio 2026

Tuesday 27 January 2026 11:21

L' APPELLO TRIBUTARIO NON RICHIEDE MOTIVI SPECIFICI

 

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza del 16/12/2025, n. 3927/2025

Composizione

Pres. Est. Diliso

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 385 - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - CONTENUTO - MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

 

Motivi specifici dell’impugnazione – Necessità – Insussistenza – Censure alla decisione impugnata – Ricavabilità dall’intero atto – Sufficienza.

Massima

Nel processo tributario, la proposizione dell’appello non richiede, a pena d’inammissibilità, l’indicazione di motivi specifici, purché dalla lettura complessiva dell’atto sia possibile individuare, anche implicitamente, le ragioni delle censure rivolte alla decisione di primo grado.

Rif. normativi

Art. 53 del d.lgs. n. 546/1992

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 21/11/2019, n. 30341 (Rv. 655930 - 01) - VEDI

Cass., Sez. 5, 21/7/2020, n. 15519 (Rv. 658400 - 01) - VEDI

Cass., Sez. 5, 10/1/2024, n. 1030 (Rv. 670205 - 01) - VEDI

Anno pubbl.

2025