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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione 2, Sentenza del 15/12/2025, n. 3883/2025 |
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Composizione |
Pres. Epicoco - Est. Magaletti |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) – 451 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - VARIAZIONE DELL’IMPONIBILE O DELL’IMPOSTA |
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Art. 26 del d.P.R. n. 633/1972 - Variazione per mancato pagamento a causa di fallimento del debitore - Infruttuosa partecipazione del creditore alla relativa procedura concorsuale - Necessità – Esclusione – Ragionevole probabilità di non soddisfacimento del credito – Sufficienza – Fattispecie. |
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Massima |
In tema di IVA, la variazione prevista dall’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 per l’ipotesi di emissione di una fattura per un’operazione successivamente venuta meno per mancato pagamento a causa del sopravvenuto fallimento del debitore, non richiede l’infruttuosa ripartizione finale dell’attivo fallimentare, essendo invece sufficiente la prova della ragionevole probabilità di non soddisfacimento del credito in ambito concorsuale, come nel caso del credito chirografario ammesso ad uno stato passivo nel quale risultano iscritti anche crediti ipotecari e privilegiati di ingente importo. |
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Rif. normativi |
Art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 16/11/2020, n. 25896 (Rv. 659650 - 01) – VEDI Cass., Sez. 5, 27/1/2014, n. 1541 (Rv. 629452 - 01) – DIFF |
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Anno pubbl. |
2025 |
