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Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza del 23/9/2025, n. 2821/2025 |
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Composizione |
Pres. Est. Diliso |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 003 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE |
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Osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 - Mancata menzione - Nullità dell’atto impositivo - Esclusione - Fondamento.
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Massima |
In tema di imposte sui redditi, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, posto che la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto. (In applicazione del principio è stato affermato che L’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo). |
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Rif. normativi |
Art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 7/5/2024, n. 12343 (Rv. 670941 - 01) – CONF Cass., Sez. 5, 31/3/2017, n. 8378 (Rv. 643641 - 01) – VEDI |
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Anno pubbl. |
2025 |
