Gennaio 2026

Tuesday 27 January 2026 11:09

L' AVVISO DI ACCERTAMENTO NON DEVE RISPONDERE ALLE OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia - Sezione 3, Sentenza del 23/9/2025, n. 2821/2025

Composizione

Pres. Est. Diliso

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 003 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

 

Osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 - Mancata menzione - Nullità dell’atto impositivo - Esclusione - Fondamento.

 

Massima

In tema di imposte sui redditi, è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000, posto che la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali è espressamente prevista dalla legge oppure da cui deriva una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto. (In applicazione del principio è stato affermato che L’Amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo).

Rif. normativi

Art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 7/5/2024, n. 12343 (Rv. 670941 - 01) – CONF

Cass., Sez. 5, 31/3/2017, n. 8378 (Rv. 643641 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025