Gennaio 2026

Tuesday 27 January 2026 10:37

RIPROPOSIZIONE IN APPELLO DELLE QUESTIONI ASSORBITE

 

 

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 19/11/2025, n. 7267/2025

Composizione

Pres. Cilenti - Est. Barbarano

 

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 378 CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO -

 

Questioni assorbite nella sentenza di primo grado - Esame in appello - Condizioni - Specifica riproposizione in appello – Necessità - Modalità.

 

Massima

Nel processo tributario, l’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 impone la specifica riproposizione in appello, in modo chiaro ed univoco, sia pure per relationem, delle questioni non accolte dalla sentenza di primo grado, siano esse domande o eccezioni, sotto pena di definitiva rinuncia, sicché non è sufficiente il generico richiamo del complessivo contenuto degli atti della precedente fase processuale.

Rif. normativi

Art. 346 c.p.c.

Art. 56 del d.lgs. n. 546/1992

Art. 110 del d.lgs. n. 175/2024, n. 175

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30444 (Rv. 646990 - 01) – CONF

Cass., Sez. 6-5, 18/5/2018, n. 12191 (Rv. 648484 - 01) - VEDI

Cass., Sez. 5, 3/5/2025, n. 11594 (Rv. 675027 - 01) - VEDI

Anno pubbl.

2025