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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Potenza - Sezione 1, Sentenza del 24/11/2025, n. 596/2025 |
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Composizione |
Pres. Est. Cervino |
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177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 515 DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE |
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Imposta di registro - Acquisto della prima casa – Risoluzione per mutuo dissenso di precedente donazione di immobile sito sul territorio nazionale - Decadenza dal beneficio - Esclusione - Fondamento. |
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Massima |
In tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto prima casa non decade dal beneficio relativo all’imposta di registro il contribuente che, dopo avere acquistato l’immobile, risolva per mutuo dissenso una donazione, effettuata prima dell’acquisto, avente ad oggetto altro immobile sito nel territorio nazionale poiché, nel momento in cui compie l’acquisto, non è più proprietario del bene donato e versa quindi, nelle condizioni previste per l’agevolazione, non assumendo, per contro, rilevanza la successiva retrocessione del bene donato. |
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Rif. normativi |
Art. 769 c.c. Art. 1372 c.c. Art. 1, nota II bis, comma 1, del d.P.R. n. 131/1986 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 21/6/2021, n. 17631 (Rv. 661764 - 01) – VEDI |
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Anno pubbl. |
2025 |
