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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto - Sezione 3, Sentenza del 11/6/2025, n. 1022/2025 |
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Composizione |
Pres. Est. Nettis |
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279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 378 IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE |
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Socio di società di persone - Responsabilità - Natura - Accertamento nei confronti della società - Avviso - Notificazione al socio - Necessità - Esclusione - Fondamento - Avviso di mora o cartella di pagamento - Notificazione - Sufficienza. |
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Massima |
In tema di riscossione dell’IVA, poiché il socio di una società di persone è direttamente responsabile per i debiti sociali, l’amministrazione finanziaria non ha l’obbligo di notificare al socio l’avviso di accertamento o di rettifica dell’IVA, in quanto l’accertamento effettuato nei confronti della società ha effetto anche nei confronti del socio, così come il giudicato ottenuto nei confronti della società di persone costituisce titolo esecutivo nei confronti dei singoli soci, e può, quindi, limitarsi a notificargli l’avviso di mora ovvero la cartella di pagamento, potendo il contribuente contestare, con l’impugnazione di questo atto, anche l’esistenza e l’ammontare del debito d’imposta, senza che possa ravvisarsi violazione del suo diritto di difesa. |
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Rif. normativi |
Art. 2269 c.c. Art. 2290 c.c. Art. 2291 c.c. Art. 46 del d.P.R. n. 602/1973 |
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Rif. Giurisprudenziali |
Cass., Sez. 5, 6/9/2006, n. 19188 (Rv. 593856 - 01) - CONF Cass., Sez. 5, 11/5/2017, n. 11615 (Rv. 644120 - 01) - CONF Cass., Sez. 5, 25/5/2018, n. 13113 (Rv. 648666 - 01) - VEDI |
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Anno pubbl. |
2025 |
